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statuto

associazione sinergie


Art.1 - Costituzione
o A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli art.36/37/38 del Codice Civile è costituita l'Associazione denominata " Associazione Culturale SINERGIE " con sede sociale in Via Code Bellon n°23 Azzano Decimo (Pordenone)
Art.2 - Principi e Scopi Generali
o L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere, e gestire attività ricreative e culturali, con particolare riferimento alla pratica, diffusione, formazione ed insegnamento della EFT (Emotional Freedom Techniques) e tecniche simili come: pranoterapia, tecniche di medicina energetica e del benessere tra le quali il massaggio di Breuss, con interesse per la prevenzione e salvaguardia della salute e dei diritti di ogni essere umano che si propone di sviluppare i propri potenziali per elevare il livello di consapevolezza sociale e spirituale, oltre a qualsiasi altra attività che non collida con lo Statuto e/o con le leggi vigenti. Come attività culturale è compresa anche la didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento atti a diffondere le suddette culture attraverso la diffusione di libri e supporti informatici che rendano conoscibile a tutti tali discipline.
o Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può peraltro, promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative e di prevenzione sanitaria.
o Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'associazione può:
creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.
o Promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative
o Promuovere, organizzare e gestire attività dirette a svolgere un servizio di informazione e diffusione culturale e di differenti forme d'arte.
o Ampliare la conoscenza della cultura letteraria, filosofica, storica, geografica, artistica, esoterica e relativa a discipline alternative (medicine naturali e altro).
o Allargare gli orizzonti didattici e promuovere iniziative volte a migliorare il livello culturale e tecnico avvalendosi della collaborazione di esperti e di forme di aggregazione tra soci e non, siano essi singoli individui o associazioni o gruppi costituiti.
o Porsi come collegamento tra il singolo individuo e le organizzazioni finalizzate a scopi commerciali operanti nei settori artistico, letterario, culturale,sociale ed altro, promuovendo forme di comunicazione moderne ed innovative.
Art.3 - Attività dell'Associazione
L'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali potrà svolgere:
o Attività culturale: convegni, conferenze dibattiti, seminari, spettacoli e mostre, nonché attività ricreative volte ad una maggior conoscenza ed integrazione.
Attività di formazione: corsi, seminari e gruppi di studio e ricerca.
oAttività editoriale: pubblicazione di bollettini, giornali, riviste, programmi ed atti di convegni, seminari e conferenze nonché degli studi, delle ricerche e di opere varie.
o Attività di consulenza: letteraria, giornalistica, grafica, editoriale, artistica, di benessere psico-fisico.
o Attività di informazione e divulgazione: costituire un punto di riferimento per coloro che intendessero perseguire le medesime finalità dell'associazione informando sull'esistenza di iniziative sociali e culturali, raccogliere e divulgare notizie, scritti ed opere inedite avvalendosi anche di mezzi di comunicazione informatici, porsi come collegamento tra il singolo individuo e le organizzazioni finalizzate a scopi commerciali operanti nei settori artistico, letterario, culturale, sociale ed altro.
o E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci.
o Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
o Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti.
o Come i regolamenti, sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di funzione dei familiari e dei soci;
o In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;
o I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.
o L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita a norma di legge e conforme alle norme dello Statuto.
Art.4 - Soci
o Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalità;
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare annualmente, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci sostenitori: persone o enti che contribuiscono finanziariamente al sostegno dell'Associazione con una quota associativa superiore a quella ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in modo determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico allo sviluppo dell'Associazione Culturale SINERGIE. La loro nomina esonera dal versamento della quota associativa.
o Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.
La richiesta di iscrizione si presume accettata salvo diversa comunicazione del Consiglio direttivo da far pervenire al socio entro 30 giorni dalla domanda
o Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi purché:
o abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
o non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
o non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
o non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
o Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;
o I soci sono tenuti:
o al pagamento della quota sociale annuale stabilita dal consiglio Direttivo. Tale quota non è trasmissibile, rimborsabile ne' rivalutabile;
o alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
o I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
o qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
o qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
o qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
o Non sono ammessi soci temporanei ne' limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale.
o Ogni associato, all'atto dell'adesione all'associazione, accetta una clausola compromissoria che lo vincola ad assoggettarsi alle delibere del Collegio dei Probiviri, impegnandosi, per controversie civilistiche tra associati, inerenti la vita associativa, a non adire a vie legali, se non previa autorizzazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.
Art. 5 - Gli Organi
o L'Assemblea;
o Il Consiglio Direttivo;
o Il Presidente;
Art. 6 - L'Assemblea
o L'Assemblea - Organo Sovrano dell'Associazione - è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe .
o L'Assemblea:
o approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
o approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale ;
o decide l'importo della quota associativa annuale;
o delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità coi principi ispiratori dello Statuto;
o decide su eventuali irregolarità riscontrate;
o esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
o apporta le modifiche allo Statuto;
o alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Presidente e gli altri organi dell'Associazione.
o L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci;
o In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
o La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un'ora dopo la prima;
o L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno: in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o del Consiglio dei Sindaci espressa all'unanimità, in questo caso, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
o L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e/o mediante comunicazione informatica via mail o pubblicata sul sito dell'associazione, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;
o L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;
o Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
o L'Assemblea per il rinnovo degli Organi:
o stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto di norma: da un minimo di 3 ad un massimo di 11 e, nel caso siano organi previsti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori ( 3 effettivi) ed il numero dei membri del Collegio dei Probiviri (3 effettivi) sulla base dell'entità numerica del corpo sociale;
o approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze;
o Il Presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni;
o Le deliberazioni dell'Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
Art.7 - Il Consiglio Direttivo
o Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno uno o più Vice Presidenti e il Segretario;
o Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
o Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
o Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro, da esso nominate;
o Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 3 anni e può venire rieletto. Se venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;
o Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;
o Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 2 volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori, se previsto;
o Il Consiglio Direttivo:
o formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
o attua le deliberazioni dell'Assemblea;
o decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi
o propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
o definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'assemblea;
o decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
o decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
Art. 8 - Il Presidente
o Il Presidente:
o È il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni: personalmente o a mezzo di suoi delegati;
o convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
o cura l'attenzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
o stipula gli atti inerenti l'attività;
o In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti;
o Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalle elezioni di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Art. 9 - Dimissioni
o I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni;
o Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle;
o In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
Art.10 - Gratuità degli incarichi
o Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e degli Organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite :
o Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione
Art. 11 - Patrimonio e Bilancio
o Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
o quote associative;
o eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
o eventuali contributi pubblici;
o proventi derivanti dalle attività, manifestazioni ed ogni altro tipo di evento organizzato dall'Associazione;
o donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
o beni mobili e immobili di proprietà;
o Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.
Art. 12 - Esercizi Sociali
o Gli Esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
o Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.
Art. 13 - Operazioni Amministrative
o Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell'Amministratore;
o Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.
Art. 14 - Modifiche statutarie
o Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria;
o Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale;
o Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo;
o Prima della loro attuazione le variazioni saranno sottoposte all'approvazione dell'Ente di appartenenza.
Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione
o Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale;
o In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad associazione senza fine di lucro e/o di pubblica utilità;
o La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.
Art. 16 - Disposizioni Finali
o Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.






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